(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione Marche n. 17
                        del 28 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  promuove  e  attua interventi per la protezione di
specie di particolare interesse scientifico e concede  un  indennizzo
agli  allevatori  per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini,
caprini ed equini, da lupi e cani randagi o ferali.