(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione promuove e attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini, da lupi e cani randagi o ferali.